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Validazione Anno Scolastico

Si ricorda che l’art. 2 comma 10 del DPR 22 giugno 2009, n. 122 riafferma e regola l’istituto della VALIDAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO così descritto. “Ai fini della validità dell’anno (scolastico), per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato …

La finalità è quella di incentivare gli studenti alla massima presenza a scuola, così da consentire migliori apprendimenti agli alunni e agli insegnanti di disporre di maggiori elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni.

Di seguito si riportano le deroghe al limite di frequenza deliberate dal Collegio dei Docenti:

La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

1. gravi motivi di salute, adeguatamente documentati;

2. assenze determinate da gravi motivi sociali e familiari giustificati mediante idonea certificazione;

3. terapie e/o cure programmate;

4. oggettiva impossibilità dovuta a cause esterne e/o non altrimenti risolvibili[esempi: convocazione in tribunale - disabile con ascensore guasto a casa – alunno/a che assiste la propria prole], tali impossibilità devono essere documentate;

5. donazione di sangue o di altri tessuti;

6. partecipazione a campionati nazionali e/o oltre in attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

7. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo [cfr. legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche  italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27.02.1987].

8. Partecipazione a manifestazioni dal valore civico;

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