I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. La prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o la selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.

triplex338h.png

vaccini: documentazione da presentare

 

Le seguenti informazioni riguardano specificatamente la scuola secondaria di secondo grado.

 

LEGGI CIRCOLARE N. 9 relativa agli
ADEMPIMENTI PREVISTI PER IL NOSTRO ISTITUTO
(scarica)

 

Cosa è necessario  per l'iscrizione a scuola per l’Anno Scolastico 2017/2018?

Per quanto riguarda l’iscrizione a scuola (a tutti i livelli pubblici e privati), per il prossimo anno 2017/2018,
genitori devono presentare adeguata documentazione:

entro il 31 ottobre 2017 per la scuola secondaria di secondo grado dell'obbligo (fino a 16 anni).

 

Bambini e ragazzi 7-16 anni

Coloro che vanno alla scuola dell'obbligo, elementari, medie, primi due anni delle superiori, sono comunque obbligati a fare le varie vaccinazioni, e i richiami negli anni successivi. Però nel loro caso non essere in regola con il calendario non impedisce l'iscrizione a scuola. Se mancano uno o più vaccini, la scuola fa una segnalazione alla Asl, che convoca i genitori e li invita a fare le iniezioni che mancano.

Il dirigente scolastico è tenuto a segnalare alla ASL competente la presenza a scuola di minori non vaccinati. La mancata segnalazione può integrare il reato di omissione di atti d’ufficio punito dall’art. 328 c.p.

 

Quali sono le vaccinazioni obbligatorie? 

Sono obbligatorie per i bambini nati dal 2001 al 2011 (6 – 16 anni) le vaccinazioni contro difterite, tetano, pertosse, polio, epatite B, Haemophilus influenzae b, morbillo, parotite e rosolia;

 

Le sanzioni

I servizi avvieranno le procedure di invito alla vaccinazione con inoltro di comunicazione scritta (lettera raccomandata ai genitori degli inadempienti) con invito alla vaccinazione. Tale invio avverrà per i genitori di bambini e ragazzi di età compresa tra 6 e 16 anni entro il 10 ottobre. In caso di violazione dell'obbligo vaccinale, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria.

 

Se pago le sanzioni devo sottoporre ugualmente mio figlio alle vaccinazioni?

Il pagamento della sanzione esonera il bambino dalle vaccinazioni mancanti.

I minori tra 0 e 6 anni, nonostante il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, non possono accedere ai nidi e alle scuole materne incluse quelle private non paritarie se non regolarmente vaccinati. I bambini e i ragazzi da 7 a 16 anni che frequentano le scuole dell’obbligo, non in regola con le vaccinazioni, possono comunque accedere alle scuole dopo il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Se un bambino o un ragazzo ha già avuto le patologie indicate?
Deve farsi attestare tale circostanza dal medico curante che potrà anche disporre le analisi del sangue per accertare che abbia sviluppato gli anticorpi.

IMPORTANTISSIMO

l'1 settembre 2017 il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca emanano delle indicazioni operative per l'attuazione della normativa in materia di vaccini. Per l'accesso alla Scuola Secondaria di Secondo Grado viene ribadito:

In luogo della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni (par. 1 lett.a) i genitori/tutori/affidatati potranno presentare una dichiarazione sostitutiva ai eni del DPR 28.12.2017 n. 445, entro i termini di cui sopra (31 ottobre 2017). In tal cao, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2017.

"per la scuola secondaria (scuola dell'obbligo) la presentazione della documentazione di cui al paragrafo 1 - entro il 31 ottobre 2017, ovvero entro il 10 marzo 2018 nel caso in cui sia stata presentata entro il 31 ottobre 2017 dichiarazione sostitutiva della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni (par.1 lett. a) - non costituisce requisito di accesso alla scuola ..."

"... la mancata presentazione della documentazione ... sarà comunque segnalata, entro i 10 giorni, dal dirigente scolastico ... all'ASL territorialmente competente che ... avvierà la procedura per il recupero dell'inadempimento di cui all'art. 4 del decreto-legge"

Vedi indicazioni sul sito della Regione Marche

Leggi nota della Regione Marche

Scarica la nota congiunta del Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione dell'1 settembre 2017

SCARICA il modulo per la dichiarazione da consegnare a scuola

Joomla templates by a4joomla